Circolare

Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 — Nuove disposizioni di interesse per le istituzioni scolastiche

Si informa tutto il personale della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 227 del 30-9-2026) del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, entrato in vigore il 1° ottobre 2026.

Di seguito si illustrano in modo sintetico le principali disposizioni previste dal decreto che interessano direttamente le scuole del sistema nazionale di istruzione.

Nuove disposizioni in materia di Inclusione Scolastica e Piano Educativo Individualizzato (PEI) (Art. 1)

Il decreto introduce rilevanti semplificazioni e precisazioni procedurali per la stesura e la gestione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con la finalità di assicurare la continuità didattica e l’adeguatezza del sostegno agli alunni con disabilità.

●        Determinazione delle ore di sostegno:

In sede di elaborazione del PEI, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) definisce, con adeguata e puntuale motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Viene pertanto superata la precedente dicitura generica di “proposta”, vincolando la richiesta ad un’analisi argomentata del profilo di funzionamento dell’alunno.

●        Nuove tempistiche di adozione del PEI:

  • Alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione: Il PEI viene redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.
  • Alunni già frequentanti l’istituto: Per gli alunni già inseriti in un percorso di sostegno e confermati nella medesima scuola, il PEI definitivo viene approvato entro giugno. Esso potrà comunque essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni o correttivi entro e non oltre le prime due settimane di ottobre, ferma restando la possibilità di apportare successive modifiche qualora si verifichino nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento dell’alunno.

●        Continuità didattica nel passaggio da un anno all’altro:

Nel passaggio tra anni di corso successivi all’interno dello stesso ciclo, si valutano prioritariamente la stabilità del percorso inclusivo e il mantenimento del numero di ore di sostegno dell’anno precedente, salvo sopravvenute esigenze formalmente certificate. Un riesame complessivo delle ore di sostegno avviene in occasione dei passaggio grado (dall’infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria I e II grado) o al mutare significativo delle condizioni di contesto o personali dell’alunno.

●        Validità delle sedute e deliberazioni del GLO:

 

Per evitare ritardi che pregiudichino i diritti degli studenti, la legge stabilisce che il PEI possa essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle sue componenti, purché quest’ultima sia stata regolarmente convocata e la mancata partecipazione rischiasse di compromettere il rispetto delle scadenze di legge.

●        Insegnamento facoltativo di Latino per l’Educazione Linguistica (LEL):

A partire dall’A.S. 2027/2028, le scuole secondarie di primo grado potranno attivare l’insegnamento opzionale del Latino per l’educazione linguistica (LEL).

  • Destinatari e durata: Gli alunni potranno avvalersene a partire dal secondo anno di corso per 1 ora settimanale aggiuntiva (33 ore annue complessive).
  • Docenti incaricati: L’insegnamento è affidato ai docenti della classe di concorso A-12 in possesso dei requisiti universitari previsti (almeno un esame annuale/due semestrali di Latino o 12 CFU nel SSD

L-FIL-LET/04).

  • Valutazione: Il docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni avvalentisi nelle forme di legge previste per il primo ciclo.

Integrazione degli Studenti Stranieri, Corresponsabilità e Sicurezza Scolastica (Artt. 12, 13)

L’Articolo 12 e l’Articolo 13 introducono importanti strumenti operativi per garantire l’inclusione linguistica, rafforzare il patto formativo con le famiglie e tutelare la sicurezza nei contesti scolastici.

●        Divieto del volto coperto e adeguamento del Regolamento d’Istituto:

Salvo che non ricorrano specifiche e certificate motivazioni sanitarie o didattiche, è fatto divieto di partecipare alle attività scolastiche (curriculari ed extracurriculari) con il volto coperto o con modalità atte a non consentire il riconoscimento della persona.

  • Adempimenti della scuola: Le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare tempestivamente il proprio Regolamento d’Istituto per recepire tale disposizione.
  • Sanzioni ed accertamento: La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a

1.000 euro. Se commessa da un minore, la sanzione viene applicata ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. L’accertamento dell’infrazione spetta al Dirigente Scolastico, mentre l’irrogazione formale della sanzione è di competenza del Prefetto.

●        Integrazione linguistica delle famiglie e Alleanza Educativa:

Qualora persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolino il percorso educativo del minore o pregiudichino l’adempimento degli impegni presi con il Patto educativo di corresponsabilità, la scuola effettua una tempestiva segnalazione ai Servizi Sociali territoriali.

I Servizi Sociali attiveranno un progetto di sostegno che prevede un percorso gratuito di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana erogato presso i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), finalizzato al conseguimento del livello A2. Il mancato svolgimento ingiustificato di tale percorso, previa diffida, comporta sanzioni amministrative in capo al genitore.

●        Composizione delle classi multiculturali e soglia del 30%:

Per favorire un’equilibrata composizione delle classi e la piena riuscita dei processi di integrazione, sono stabiliti precisi criteri numerici:

  • Integrazioni e inserimenti in corso d’anno (dall’A.S. 2026/2027): Negli inserimenti in corso d’anno (sia nelle classi prime che successive), le scuole assicurano che la presenza di studenti stranieri non italofoni non superi la soglia del 30% per ciascuna classe.
  • Formazione delle classi prime (dall’A.S. 2027/2028): Nelle classi prime della scuola primaria la quota del 30% si riferisce agli alunni non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Nella scuola secondaria (I e II grado), il limite riguarda gli studenti stranieri che non abbiano frequentato con esito positivo la scuola italiana per almeno tre anni.
  • Risorse aggiuntive: Laddove non sia possibile rispettare tale limite per motivi di contesto o concentrazione territoriale, la scuola potrà accedere a risorse finanziarie statali dedicate per la realizzazione di attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana, sia in proprio che in convenzione con i CPIA e gli Enti del Terzo

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario. La presente circolare viene affissa all’Albo online dell’Istituto e resa disponibile tramite il registro elettronico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmen TOZZI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

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